Art. 1 Corsi e titoli di studioLa Facoltà è la struttura nella quale si svolgono i corsi di studio per il conseguimento dei titoli di laurea e di laurea specialistica, nonché le altre attività didattiche e formative previste dalla legge, dallo statuto e dal Regolamento Didattico d’Ateneo.
La Facoltà di Lingue e Letterature straniere conferisce i seguenti titoli:
Lauree:
Scienze della mediazione linguistica;
Lingue e Culture dell’Asia e dell’Africa;
Lingue e culture moderne;
Scienze del turismo.
Lauree specialistiche:
Lingue e letterature afro-asiatiche; (
ORA E' CLASSE 43/s! NDR)
Lingue e letterature moderne;
Lingue straniere per la comunicazione nelle comunità locali e internazionali;
Lingue e culture per il turismo;
Traduzione.
La Facoltà organizza altresì master, corsi di perfezionamento scientifico, corsi speciali a fini di formazione professionale, di aggiornamento, di alta formazione permanente e ricorrente, nonché altre attività formative, eventualmente in collaborazione con altre Facoltà o con altri enti, pubblici o privati.
La Facoltà può organizzare corsi di studio e altre attività formative in sedi decentrate nell’ambito geografico del Piemonte e della Valle d’Aosta, sulla base di apposite convenzioni stipulate con enti pubblici e privati che ne garantiscano il finanziamento continuativo e approvate dal Senato accademico.
Art. 2 Organi della FacoltàSono organi della Facoltà:
il Preside;
il Consiglio di Facoltà;
i Consigli dei corsi di studio;
il Consiglio di gestione.
Art. 3 PresideIl Preside è un professore di ruolo o fuori ruolo di prima fascia, a tempo pieno, eletto dal Consiglio di Facoltà nella sua composizione più ampia, secondo le modalità previste dall’art. 40 dello statuto, e nominato con decreto rettorale.
Il Preside designa, tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno, un VicePreside vicario che lo supplisce in caso di impedimento o assenza, e a cui può delegare le sue funzioni o parte di esse. Il Preside può designare, se occorre, dei VicePresidi ai quali delegare parte delle sue funzioni.
Il Preside rappresenta la Facoltà; convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e il Consiglio di gestione e ne attua le deliberazioni; notifica le deliberazioni della Facoltà al Rettore e i provvedimenti e le comunicazioni del Rettore alla Facoltà; vigila sulla disciplina scolastica e sulle attività didattiche, certificative ed amministrative della carriera degli studenti; cura l’osservanza delle norme concernenti l’ordinamento e il funzionamento della Facoltà; al termine dell’anno accademico redige e sottopone al Consiglio di Facoltà una relazione, indirizzata al Rettore, sul funzionamento della Facoltà, sull’attività didattica e su ogni altro argomento che ritenga opportuno segnalare; nomina le commissioni per gli esami di profitto per gli esami di laurea; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle norme legislative vigenti, dallo statuto e dal regolamento didattico di ateneo.
Il Preside è coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, dal Consiglio di Presidenza e da una Giunta di Presidenza da lui stesso nominata: la composizione della Giunta è comunicata al Consiglio di Facoltà nella seduta immediatamente successiva alla nomina. La Giunta si riunisce periodicamente su iniziativa del Preside: non sono previsti né ordine del giorno né la stesura di verbali. Il Preside è responsabile dell’operato della Giunta di fronte al Consiglio di Facoltà.
Il Consiglio di Presidenza è un organo consultivo, formato dai rappresentanti delle sezioni, che esprime pareri, da riportarsi in Consiglio di Facoltà, sulle linee di sviluppo, sugli indirizzi generali e sull’organico docenti della Facoltà. Ogni sezione (1 anglistica, 2 francesistica, 3 germanistica, 4 iberistica, 5 slavistica, 6 orientalistica e lingue “minori”, 7 discipline filologico-linguistiche, 8 italianistica e discipline storiche, geografiche, classiche, antropologiche e filosofiche) nominerà essa stessa il proprio rappresentante all’inizio di ogni anno accademico.
Il Preside può affidare determinati incarichi a singoli docenti; può altresì nominare commissioni istruttorie su determinati problemi, in vista dell’esame di essi da parte del Consiglio di Facoltà. Il Preside è responsabile dell’operato dei docenti incaricati e, ove le faccia proprie, delle proposte delle commissioni.
Art. 4. Consiglio di FacoltàIl Consiglio di Facoltà è composto, ai sensi dell’art. 40 dello statuto:
da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo ordinari, straordinari e associati appartenenti alla Facoltà, nonché dagli incaricati stabilizzati;
da una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti ad esaurimento pari al 20% dei numero dei professori di ruolo e fuori ruolo;
da una
rappresentanza degli studenti, nella misura stabilita dall’art. 40 dello statuto.
La durata del mandato dei rappresentanti dei ricercatori è di tre anni accademici. Sono rieleggibili consecutivamente una sola volta: la rielezione, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo un triennio. L’elezione è indetta dal Preside, ai sensi del successivo art. 7.
La durata del mandato dei rappresentanti degli studenti è di due anni. L’elezione è indetta dal Rettore, ai sensi del relativo regolamento.Il Consiglio di Facoltà delibera su tutte le materie di cui all’art. 40 dello statuto; esercita inoltre tutte le competenze ad esso affidate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Il Consiglio di Facoltà coordina l’attività didattica dei corsi di studio e può stabilire criteri comuni a cui i relativi Consigli devono conformarsi nelle loro deliberazioni. Esso può inoltre delegare determinati compiti a questi Consigli.
Il Consiglio di Facoltà è convocato in composizione limitata:
ai professori di prima fascia, di ruolo e fuori ruolo, per le questioni relative alle persone e ai posti di professore ordinario e straordinario;
ai professori di prima e seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo, per le questioni relative alle persone e ai posti di professore associato,
ai professori delle due fasce e ai rappresentanti dei ricercatori, per le questioni relative alle persone e ai posti di ricercatore.
Le procedure elettorali previste dalle norme legislative vigenti o dai regolamenti di Ateneo sono di competenza del Consiglio di Facoltà nella composizione limitata prevista rispettivamente sub a) e sub b), qualora gli eligendi siano rispettivamente professori ordinari oppure professori di entrambe le fasce.
Il Consiglio di Facoltà si riunisce, di regola, sulla base di un calendario prestabilito, almeno una volta ogni due mesi, e ogni qualvolta il Preside lo ritenga opportuno; dev’essere inoltre convocato, entro il termine di dieci giorni, qualora ne faccia motivata richiesta almeno un quinto dei suoi membri.
Il Consiglio di Facoltà è convocato e presieduto dal Preside; le sedute per l’elezione del Preside sono convocate e presiedute dal Decano. In caso di assenza del Preside o del Decano funge da presidente il VicePreside vicario o, qualora anch’egli sia assente, il professore ordinario, di ruolo o fuori ruolo, più anziano presente alla seduta.
Le sedute del Consiglio di Facoltà sono valide quando tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati, con l’indicazione dell’ordine del giorno, almeno tre giorni lavorativi prima della data dell’adunanza, e quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d’ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto (art. 72 dello statuto). Ai fini della determinazione del numero legale si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei rappresentanti degli studenti soltanto se essi sono presenti; qualora la rappresentanza degli studenti non sia ancora stata nominata, le sedute sono egualmente valide.
Funge da segretario delle sedute del Consiglio di Facoltà il professore di I fascia con minore anzianità di servizio presente alla seduta.
Alle sedute del Consiglio di Facoltà non possono intervenire estranei, salvo che non ne sia ritenuta opportuna l’audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Preside dispone l’invito, e il Consiglio lo ratifica all’inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all’atto delle votazioni.
La trattazione di argomenti non previsti all’ordine del giorno può essere proposta in via eccezionale all’inizio della seduta, ed è consentita soltanto se nessuno dei presenti si oppone. Nella seduta successiva, gli assenti giustificati possono chiedere che il problema sia ulteriormente discusso dal Consiglio o fare dichiarazioni in merito alla delibera approvata.
Nelle sedute del Consiglio tutti i presenti hanno diritto di intervenire sulle questioni all’ordine del giorno. Il Preside organizza il dibattito secondo criteri di efficienza, articolandolo ove occorra in una discussione generale dell’argomento, nella successiva discussione dei singoli aspetti o parti, nella proposta e nella votazione conclusiva.
Per ogni punto (o sottopunto specifico) dell’ordine del giorno ciascun membro del Consiglio può prendere la parola una sola volta, per non più di cinque minuti a intervento; ha inoltre diritto a un’eventuale replica di non più di due minuti. Per argomenti di particolare complessità e rilevanza il Preside può consentire ‑ eventualmente su richiesta avanzata da uno o più membri del Consiglio di derogare dai limiti suddetti. Non sono consentiti interventi non pertinenti all’ordine del giorno.
Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado incluso.
Le mozioni d’ordine e le mozioni di rinvio sospendono la discussione, e vengono poste subito in votazione, dopo un intervento a favore e uno contro. I richiami al regolamento o all’ordine del giorno sospendono anch’essi la discussione: ove siano fondati, il Preside li accoglie assicurando la regolarità dello svolgimento della seduta. Le richieste d’intervento per fatto personale possono invece essere rinviate al termine della discussione in corso.
E’ fatto obbligo al Preside di garantire, nel corso della seduta, il numero legale: le richieste di verifica del numero legale sospendono la discussione, che può essere ripresa soltanto dopo che la verifica abbia dato esito positivo.
Le votazioni si svolgono, di regola, per alzata di mano. Qualora un membro del Consiglio ne faccia richiesta, si procede ad appello nominale, cominciando dai rappresentanti degli studenti e dei ricercatori e passando quindi, in ordine inverso rispetto all’anzianità, ai professori di seconda e poi di prima fascia; il Preside vota per ultimo. E’ previsto lo scrutinio segreto per l’elezione del Preside e, ove richiesto, per le questioni che concernono persone.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. I verbali delle sedute sono pubblici e devono essere messi a disposizione dei membri del Consiglio e di altri eventuali richiedenti, di regola non oltre il terzo giorno successivo a ogni seduta.
Il Preside può indire in determinate occasioni, sulla base di precise esigenze, Consigli di Facoltà aperti a persone estranee al corpo docente per discutere problemi che interessino la Facoltà. In questi casi non sono previste né votazioni né delibere.
Art. 5 Consigli di corso di studioPer ogni corso di studio attivato nella Facoltà è istituito il relativo Consiglio. Il Consiglio di corso di studio è composto:
dai docenti e ricercatori responsabili delle attività formative ad esso pertinenti;
da una
rappresentanza degli studenti, nella misura stabilita dallo statuto.
Ciascun professore e ricercatore può essere responsabile di attività formative in diversi corsi di studio e può far parte di un solo Consiglio di corso di studio triennale e di uno o più Consigli di corso di studio specialistico. L’afferenza ai Consigli di corso di studio è stabilita ogni anno entro il mese di giugno per l’anno accademico seguente da parte del Consiglio di Facoltà su proposta degli interessati.
La durata del mandato dei rappresentanti degli studenti, nonché le relative modalità di elezione, sono analoghe a quelle stabilite per i rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà.
Ogni corso di studio ha un proprio regolamento il quale, nel rispetto della libertà di insegnamento e di quanto stabilito nello statuto e nel presente regolamento, determina:
a) le eventuali propedeuticità;
b) la tipologia e quantità del riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso dell’Università di Torino ovvero nello stesso o altro corso di altra Università italiana;
c) le forme di verifica di crediti acquisiti in altri corsi di studio o in altro Ateneo;
d) le tipologie e modalità del tutorato;l’attribuzione e la verifica delle attività di tirocinio.
Il regolamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio del corso di studio, il quale lo sottopone a revisione almeno ogni cinque anni.
Le deliberazioni dei Consigli di corso di studio devono conformarsi ai criteri generali stabiliti, a scopo di coordinamento, dal Consiglio di Facoltà.
Ogni Consiglio di corso di studio elegge annualmente al proprio interno un presidente, nella persona di un professore di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia e può essere rieletto per non più di tre volte consecutivamente.
Le sedute del Consiglio sono convocate e presiedute dal presidente; le sedute per l’elezione del presidente sono convocate e presiedute dal Decano. In caso di assenza del presidente o del Decano funge da presidente il professore ordinario, di ruolo o fuori ruolo, più anziano presente alla seduta.
Funge da segretario delle sedute del Consiglio il professore di prima o seconda fascia con minore anzianità di servizio presente alla seduta.
Per quanto riguarda le condizioni di validità delle sedute, le modalità di convocazione, di discussione e di votazione, nonché per quanto riguarda la stesura del verbale, si applicano le medesime norme stabilite per il Consiglio di Facoltà, che devono essere recepite dai relativi regolamenti. l verbali delle sedute dei Consigli di corso di studio sono depositati presso la presidenza della Facoltà.
Art. 6 Commissioni del Consiglio di Facoltà e degli altri ConsigliIl Consiglio di Facoltà può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori o consultivi, come previsto dall’art. 43 dello statuto. All’atto della costituzione il Consiglio determina la composizione, le competenze e nel caso di commissioni temporanee ‑ la data di scadenza del mandato di ogni commissione: la composizione deve rispondere a criteri di competenza e di rappresentatività dei settori interessati.
La Commissione didattica permanente è costituita da dodici membri, e precisamente:
a) un professore di ruolo designato dal Preside, con funzioni di presidente;
b) tre professori e due ricercatori, eletti dalle rispettive componenti all’interno del Consiglio di Facoltà;
c)
un numero di rappresentanti degli studenti pari alla somma dei membri precedenti.
l rappresentanti degli studenti sono eletti al proprio interno dal Consiglio di Facoltà, su proposta dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio stesso.
La Commissione didattica ha compiti d’istruzione e di proposta; riferisce periodicamente, e ogni volta che lo ritenga necessario, al Consiglio di Facoltà; prepara la relazione annuale sull’attività didattica e sui relativi servizi; propone attività didattiche integrative; svolge funzioni di collegamento con i dipartimenti per i problemi riguardanti l’attività didattica. Le sue adunanze possono essere aperte a tutti i docenti, studenti e personale della Facoltà. Il Preside può richiedere la convocazione d’urgenza della Commissione e intervenire alle sue adunanze.
l Consigli dei corsi di studio possono istituire, con le medesime modalità, analoghe commissioni, compresa una commissione didattica permanente, determinando in maniera paritetica il numero dei suoi componenti.
Art. 7 Elezione delle rappresentanze in seno al Consiglio di FacoltàL’elezione dei rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà è indetta dal Preside prima della scadenza dei triennio, e in ogni caso entro il mese di settembre; essa è valida quando alla riunione del collegio elettorale siano stati convocati tutti gli aventi titolo e quando vi prenda parte almeno un terzo dei medesimi. L’elettorato attivo e passivo spetta ai ricercatori in servizio al momento in cui è indetta l’elezione, ferma restando la limitazione a due mandati consecutivi di cui all’art. 40 dello statuto.
L’elezione dei rappresentanti dei ricercatori avviene a scrutinio segreto. Ogni elettore dispone di un solo voto. A parità di voti risulteranno eletti i ricercatori con maggiore anzianità di servizio.
La determinazione dell’elenco degli aventi titolo a partecipare alla votazione e la convocazione sono di spettanza del Preside di Facoltà. Qualora sia stata omessa la convocazione di qualche avente titolo o non sia stato raggiunto il quorum prescritto, il Preside procede a nuova convocazione entro quindici giorni.
Il collegio elettorale è presieduto dal Preside o da un professore ordinario da lui delegato; egli è affiancato da uno o due scrutatori, designati all’inizio della seduta, e da un segretario che ne redige il verbale.
Al termine delle operazioni elettorali il presidente del collegio, dopo aver constatato la regolarità della votazione, ne proclama i risultati e trasmette al Preside il verbale della riunione.
I
rappresentanti eletti entrano subito in carica e hanno titolo a partecipare alle sedute del Consiglio fin dalla seduta immediatamente successiva.
Nel caso che nel corso del triennio di carica un rappresentante si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, o abbia mutato il suo status, gli subentra il primo dei non eletti, e successivamente chi lo segue nella graduatoria dei votati, fino al suo esaurimento. In mancanza, il Preside procede a una nuova convocazione del collegio elettorale. Il subentrante cessa dalla carica alla scadenza del triennio del rappresentante al quale è subentrato.Eventuali ricorsi motivati avverso le elezioni devono essere indirizzati in prima istanza al Preside e in seconda istanza al Rettore. Il Preside è tenuto a procedere, anche d’ufficio, all’annullamento di elezioni in cui non siano state rispettate le condizioni di validità stabilite, o in cui siano state accertate irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali.
Per tutto quanto non espressamente previsto ai punti precedenti, valgono le norme stabilite dal regolamento per l’elezione dei rappresentanti dei ricercatori approvato dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 16 gennaio 1995.
I
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà e nei Consigli di corso di studio sono eletti con le modalità previste dal relativo regolamento. I nominativi degli eletti sono comunicati dal Rettore al Preside, che li trasmette a sua volta per quanto riguarda i rappresentanti nei Consigli di corso di studio ai rispettivi presidenti.
l rappresentanti degli studenti entrano in carica subito dopo il decreto rettorale di nomina e hanno titolo a partecipare alle sedute del rispettivo Consiglio fin dalla seduta immediatamente successiva alla comunicazione del decreto. Nel periodo di carica, qualora un rappresentante degli studenti si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, gli subentra il primo dei non eletti.l rappresentanti del personale tecnico-amministrativo ove esista sono eletti dal personale stesso, convocato dal Preside in apposita assemblea, con modalità analoghe a quelle per l’elezione dei rappresentanti dei ricercatori.
Art. 8 Consiglio di gestioneIl Consiglio di gestione è composto da:
a) il Preside;
b) cinque professori e due ricercatori;
c)
due rappresentanti degli studenti;
d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà;
e) il segretario amministrativo della Facoltà.
l membri di cui alle lettere b) e c) sono eletti dalle rispettive componenti all’interno del Consiglio di Facoltà: ogni elettore dispone di un solo voto; il membro di cui alla lettera d) è eletto dal personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà, con le modalità previste all’art. 7, c. 12.
l membri elettivi del Consiglio di gestione durano in carica un triennio solare, essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Essi non possono contemporaneamente far parte del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione dell’Università, né essere direttori di dipartimento; qualora nel corso del mandato siano nominati a una di tali cariche, decadono dall’ufficio, e il Preside indice una nuova elezione nella seduta del Consiglio di Facoltà immediatamente successiva.
Il Consiglio di gestione si riunisce, di regola, una volta ogni due mesi sulla base di un calendario prestabilito; dev’essere inoltre convocato, entro il termine di una settimana, qualora ne facciano motivata richiesta almeno due membri.
Le riunioni del Consiglio di gestione sono valide quando tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati, con l’indicazione dell’ordine del giorno, almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione, e quando ad esse intervengano almeno la metà più uno dei membri.
Il Consiglio di gestione è convocato e presieduto dal Preside, che può delegare a tale scopo il VicePreside vicario: in caso di assenza di entrambi, funge da presidente il professore ordinario, di ruolo o fuori ruolo, più anziano presente alla riunione. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal segretario amministrativo o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio all’uopo designato.
Il Consiglio di gestione sovraintende all’attività amministrativa e contabile della Facoltà. Esso approva, sulla base della programmazione delle attività didattiche e dell’uso delle risorse deliberata dal Consiglio di Facoltà, il bilancio preventivo predisposto dal Preside tenendo conto in particolare delle esigenze e delle proposte delle strutture didattiche della Facoltà; destina i fondi assegnati alla Facoltà ai vari capitoli di bilancio; effettua le variazioni di bilancio che si rendano necessarie in corso di esercizio; delibera sulle spese da effettuare e sulle richieste di autorizzazione da sottoporre al Consiglio di amministrazione; approva a fine esercizio il bilancio consuntivo.
Il Consiglio di gestione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Preside rende noto e illustra al Consiglio di Facoltà il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo approvati dal Consiglio di gestione.
Art. 9 Guide didatticheLa Facoltà cura annualmente la pubblicazione di una Guida destinata agii studenti, contenente ogni notizia utile ad orientarli nei loro studi.
La Guida è composta di due sezioni. La prima determina in particolare:
i percorsi formativi offerti e le modalità di presentazione, da parte dello studente, del proprio piano di studio, ove richiesto;
le attività didattiche previste nel successivo anno accademico;
le modalità di svolgimento delle attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
le date di inizio e fine delle lezioni;
la distribuzione degli appelli d’esame.
La seconda sezione deve contenere tutti i programmi, gli orari e le caratteristiche delle attività formative, ed ogni altra notizia che le strutture didattiche intendano fornire agli studenti.La Guida deve essere aggiornata ogni anno e disponibile entro la data di inizio delle iscrizioni.
Art. 10 Crediti formativi universitariLa quantità media di lavoro di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità di cui all’art. 24 del presente regolamento.
Al corso di studio che accoglie lo studente compete il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro corso di studio dell’Ateneo ovvero nello stesso o in altro corso di altra Università, anche estera, nonché il riconoscimento, quale credito formativo, di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università di Torino abbia concorso.
Il corso di studio pubblicizza i criteri e le procedure con i quali esso intende effettuare i riconoscimenti.
In relazione alla quantità dei crediti riconosciuti, la durata del corso di studio può essere abbreviata rispetto a quella normale, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 18, c. 3.
Il numero minimo di crediti che lo studente dovrà acquisire, nel corso di ogni anno accademico a seconda che sia impegnato negli studi universitari a tempo pieno o a tempo parziale è fissato rispettivamente in 45 e in 30 crediti.Art. 11 Attività d’orientamento e di tutoratoLa Facoltà, anche in collaborazione con enti esterni e con le rappresentanze studentesche, svolge come attività istituzionale:
orientamento universitario;
elaborazione e diffusione di informazione sui percorsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
orientamento rivolto all’inserimento nel mondo del lavoro ai diversi livelli.
La Facoltà nel suo insieme e i corsi di studio, per quanto di loro competenza, istituiscono un servizio di tutorato per l’accoglienza ed il sostegno degli studenti, al fine di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme. Le attività di tutorato si svolgono in conformità al regolamento d’Ateneo, anche in collaborazione con eventuali iniziative delle rappresentanze ed organizzazioni studentesche.
I docenti, per quanto di loro competenza, sono tenuti ad impegnarsi nelle iniziative promosse e realizzate da tali servizi.La Facoltà s’impegna, per quanto di sua competenza, a rimuovere le difficoltà che ostacolano i percorsi di studio agli studenti stranieri.
Art. 12 Numero programmatoIl Consiglio di Facoltà propone al Senato Accademico, sulla base della normativa vigente (legge n. 264 del 2 agosto 1999, art. 2), il numero di posti a disposizione per l’iscrizione degli studenti a quei corsi di studio per i quali sia prevista la limitazione nelle iscrizioni; stabilisce inoltre i criteri per le prove di valutazione ai fini dell’iscrizione.
Art. 13 Iscrizione e frequenza ai corsi di studioSalvo diverse disposizioni di legge, gli studenti iscritti ai vari corsi di studio possono chiedere il congelamento della propria carriera accademica per il tempo in cui frequentano altri corsi presso la medesima Università o altri Atenei, anche stranieri. L’autorizzazione è concessa dal Consiglio di corso di studio; ad esso spetta anche il riconoscimento delle conoscenze e dei relativi crediti acquisiti all’estero.
La Facoltà deve attivare forme d’iscrizione di studenti a tempo parziale, definendo, secondo quanto previsto all’art. 10 punto 7 del presente Regolamento, il numero minimo di crediti da acquisire nel corso dei singoli anni, essa propone al Consiglio d’Amministrazione la misura della riduzione delle tasse e dei contributi prevista per gli studenti a tempo parziale.
I regolamenti dei corsi di studio stabiliscono, nell’ambito della normativa vigente ed in conformità al Regolamento Studenti, i limiti temporali di validità dei corsi frequentati e dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Dopo tre anni di interruzione degli studi, dovuta alla mancata acquisizione di crediti e/o alla mancata iscrizione (art. 11.1 del R.S.), ogni Consiglio di corso di studio fissa i tempi e le modalità di tale riesame.
Il termine di decadenza previsto dall’art. 149 del T.U. 31.8.1933 n. 1592 è abolito.
Art. 14 Iscrizione a corsi singoliChi possegga i requisiti necessari per iscriversi ad un determinato corso di studio, oppure ne abbia già conseguito il titolo, può iscriversi anche solo ad uno o più insegnamenti impartiti nel corso di studio. A tal fine una richiesta motivata dovrà essere inoltrata alla struttura didattica competente, la quale provvederà a confermarla nei limiti e con le modalità previste dalla normativa assunta in merito nel proprio regolamento didattico.
La frequenza e/o i crediti acquisiti con il superamento degli esami relativi ai singoli insegnamenti, possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva successivamente a un corso di laurea o di laurea specialistica.
Art. 15 Trasferimenti, passaggi, riconoscimento di studi compiuti in altre UniversitàIl Consiglio di Facoltà stabilisce i criteri e le modalità dei trasferimenti da altri Atenei o da altri corsi di studio attivati nell’Università di Torino.
l Consigli dei corsi di studio propongono al Consiglio di Facoltà il riconoscimento o meno degli studi e dei titoli accademici conseguiti all’estero, qualora ciò non sia già disposto dalla normativa vigente.
Nel caso siano riconosciuti attività di studio ed esami sostenuti all’estero, anche nell’ambito di programmi di scambio, può essere concessa l’iscrizione ad anno successivo al primo, in rapporto ai crediti acquisiti.
l titoli conseguiti all’estero possono essere dichiarati a tutti gli effetti equivalenti a quelli corrispondenti rilasciati dalla Facoltà. Qualora non sia dichiarata l’equivalenza, l’interessato può essere ammesso a sostenere l’esame finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto e/o dalla frequenza degli insegnamenti previsti negli ordinamenti didattici.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche nei confronti di studi effettuati e di titoli conseguiti presso Università italiane.
Art. 16 Articolazione ed organizzazione delle attività formativeOgni attività formativa può articolarsi in moduli, che siano chiaramente individuabili all’interno di essa.
Sono titolari e responsabili di attività formative esclusivamente i docenti di ruolo (professori e ricercatori) della Facoltà.
Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Facoltà, su proposta dei competenti Consigli di corso di studio, sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di requisiti di alto profilo scientifico.
Art 17 Curricula consigliati e piani di studioNel rispetto dei curricula definiti nel regolamento didattico di ogni corso di studio, i Consigli determinano annualmente nel manifesto degli studi, e pubblicano nella Guida dello studente, i percorsi formativi consigliati.
Lo studente presenta il proprio piano di studio o carico didattico nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità stabilite dalla struttura didattica e pubblicate nella Guida dello studente.
Per gli studenti a tempo parziale il piano di studio può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale. In presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti può essere articolato su una durata più breve: la riduzione della durata non può essere maggiore di un semestre.
Il piano di studio, o carico didattico, per gli studenti iscritti a tempo parziale, sarà articolato su una durata differente, rispetto a quella normale, e sottoposto all’approvazione sia del Consiglio di corso di studio sia del Consiglio della Facoltà di afferenza.
Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro 40 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani di studio.
Art. 18 Compiti didattici dei docentiI docenti (professori e ricercatori) responsabili di attività formative adempiono ai compiti didattici svolgendo la loro attività nei corsi di studio per il conseguimento dei titoli previsti dalle disposizioni legislative in vigore. Adempiono inoltre ai compiti didattici nello svolgimento delle attività di tutorato, di orientamento e delle altre attività previste dallo statuto.
La Facoltà annualmente attribuisce ai singoli docenti i compiti didattici, di orientamento e di tutorato, su proposta dei Consigli di corso di studio, individuando nel contempo il docente responsabile di ogni attività didattica.
Il docente è tenuto a svolgere regolarmente l’attività didattica a lui affidata. Qualora, per ragioni di salute o altro legittimo impedimento, non possa tenere la lezione o l’esercitazione, questa può essere svolta da altro docente o rinviata. In quest’ultimo caso il docente deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti e, se la durata dell’assenza è superiore ad una settimana, deve informare il Preside della Facoltà.Il numero delle ore dedicate alle attività didattiche e a quelle previste dalla legge per compiti organizzativi interni, secondo il regime di impegno scelto, è certificato dal professore su apposito registro predisposto dal Senato Accademico; il registro deve essere consegnato al Preside alla fine dell’anno accademico: il Preside provvederà ad inoltrarlo all’ufficio competente.
l ricercatori sono tenuti a compilare il registro dell’attività didattica secondo modalità indicate dal Senato Accademico. Alla fine dell’anno accademico il registro deve essere consegnato al Preside che provvederà ad inoltrarlo all’ufficio competente.
l docenti devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per il ricevimento degli studenti lungo tutto il corso dell’anno accademico, secondo modalità determinate all’inizio dell’anno accademico, approvate dalle strutture didattiche competenti e comunicate al Preside.l docenti hanno l’obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Facoltà e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte. La partecipazione ai Consigli di Facoltà è prevalente su ogni altro obbligo accademico.
Il Preside provvede alla vigilanza e al controllo dell’adempimento dei doveri didattici dei professori e dei ricercatori, con particolare riguardo alla regolarità delle lezioni e all’osservanza del relativo orario, alla regolarità degli esami di profitto e di laurea, agli orari di ricevimento. A tale scopo il Preside può avvalersi di appositi incaricati o di commissioni da lui nominate.
l Presidenti dei Consigli di corso di studio collaborano con il Preside nella vigilanza sull’adempimento dei doveri didattici, e lo informano tempestivamente di eventuali inadempienze.
In caso di inosservanza dei doveri didattici il Preside richiama, verbalmente o per iscritto, il docente inadempiente; qualora il richiamo risulti inefficace, o comunque in casi gravi, denuncia al Rettore per l’apertura di un procedimento disciplinare.Art. 19 Registro didatticoPer ogni attività formativa è tenuto un registro nel quale si annota, giorno per giorno, l’argomento della lezione, seminario o esercitazione svolti.
Tale registro è conservato a cura del responsabile dell’attività formativa e, alla fine delle lezioni, è firmato dal responsabile medesimo e depositato presso l’ufficio di presidenza della Facoltà.
Nel registro sono indicate anche lezioni, seminari, esercitazioni tenuti dal docente che sostituisca il responsabile (secondo l’art. 19, c. 3 del presente regolamento). In questo caso sono richieste le firme sia del sostituto sia, per presa visione, del responsabile dell’attività formativa.
Il registro è esibito ad ogni richiesta del Presidente del Consiglio di corso di studio, del Preside o del Rettore.
Art. 20 Congedi e aspettative. l professori e i ricercatori hanno diritto a periodi di congedo per esclusiva attività scientifica e a periodi di aspettativa in conformità a quanto previsto dalle norme legislative vigenti.
Le domande di congedo devono essere presentate al Rettore e, per conoscenza, al Preside entro fine febbraio dell’anno accademico precedente. Il Preside trasmette le domande al Consiglio di corso di studio competente, che esprime un parere sulla possibilità e sull’opportunità di attivare o di sospendere il corso durante il periodo del congedo.
Art. 21 Verifica dell’attività didatticaÈ compito del Consiglio di Facoltà e dei consigli delle altre strutture didattiche fornire le necessarie indicazioni ai nuclei di valutazione interna previsti dalla legge, secondo criteri e modalità stabilite dal Senato Accademico. A tal fine il Consiglio di Facoltà e i Consigli dei corsi di studio procedono ad una valutazione annuale dell’attività didattica, anche attraverso questionari da essi predisposti e compilati dagli studenti sui corsi effettivamente frequentati.
È costituita, all’interno della Commissione didattica di Facoltà, una Commissione per l’autovalutazione della didattica, che redige, sulla base dei dati forniti dalle strutture didattiche e tenendo conto dei risultati della valutazione effettuata mediante i questionari distribuiti agli studenti, una relazione annuale sull’attività e sui servizi didattici. Tale relazione viene approvata dal Consiglio di Facoltà ed inviata quindi al Nucleo di valutazione.
Art. 22 Calendario delle lezioni e degli esamiIl periodo ordinario delle lezioni inizia dopo il 15 settembre e termina entro il 30 giugno, salvo diversa indicazione deliberata dal Senato Accademico. Altre attività di carattere integrativo o speciale possono svolgersi nel periodo stabilito dalle strutture didattiche competenti.
l regolamenti didattici dei corsi di studio dispongono l’articolazione delle attività formative in due periodi didattici, con una interruzione dell’attività didattica, al termine di ciascun periodo, per lo svolgimento di almeno un appello d’esame. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) è stabilito annualmente dal Consiglio di Facoltà su proposta del Preside, sentita la Commissione didattica.
L’orario delle lezioni è stabilito, per i corsi di laurea e di laurea specialistica, dal Preside o dai suoi delegati, in conformità con quanto disposto dai regolamenti didattici dei corsi di studio, sentiti la Commissione didattica e i docenti interessati, e fatte salve le esigenze tecniche e di coordinamento.
Qualora non sia diversamente stabilito nei regolamenti di corso di studio, il calendario degli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea specialistica
deve prevedere otto appelli,
opportunamente distribuiti nel corso dell’anno accademico. Gli appelli possono essere ridotti a tre per corsi non attivati nell’anno.
L’intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno dieci giorni.
Gli esami relativi a ciascun anno accademico terminano con l’appello di febbraio.Il calendario degli esami deve essere comunicato con
congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli deve essere assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei docenti.
Le date degli esami, una volta pubblicate,
non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell’appello.
Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l’attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti ed al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza.
Art. 23 Verifiche del profittoLa valutazione attraverso esame finale può tenere conto di elementi derivanti da riconoscimento di prove intermedie, esercitazioni e altre attività svolte dallo studente ed è disciplinata dai successivi commi.
Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto dei corsi di studio sono nominate dal Preside della Facoltà o per sua delega, dai responsabili delle altre strutture didattiche. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal responsabile dell’attività formativa. E’ possibile operare per sottocommissioni, purché queste siano composte di almeno due membri e operino sotto la responsabilità del Presidente della commissione.
Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d’esame.l membri diversi dal presidente sono di norma professori e ricercatori. Solo in casi di eccezionale e comprovata necessità possono essere cultori della materia.
Gli studenti che si presentano all’esame, risposto all’appello, ne sostengono le prove per l’accertamento delle conoscenze secondo modalità determinate dalla commissione all’inizio dell’anno accademico. Per gravi e giustificati motivi è consentito mutare nel corso dell’anno le modalità di svolgimento dell’esame, ma in ogni caso mai dopo il momento della fissazione degli appelli.
Il Presidente della Commissione informa lo studente dell’esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall’esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale e da comunicare in caso di trasferimento ad altri corsi di studio. La presentazione all’appello può essere comunque registrata. In tal caso il ritiro dello studente sarà verbalizzato unicamente sul registro degli esami.Le commissioni dispongono di un punteggio che va da un minimo di 18 punti sino ad un massimo di 30 punti per la valutazione positiva complessiva del profitto. All’unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30. Sul registro degli esami e sul libretto dello studente deve essere indicato, oltre al voto, anche il numero dei crediti corrispondenti all’attività formativa di cui si è superata la verifica.
Il verbale di esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione, con funzioni di segretario.
E’ assicurata la pubblicità delle prove ed è pubblica la comunicazione del voto finale.
Per le valutazioni attraverso forme diverse dall’esame finale il regolamento didattico del corso di studio individua le modalità e i soggetti responsabili.
Art. 24 Conferimento dei titoli accademiciI titoli di studio sono conferiti a seguito di prova finale. Per le lauree il regolamento didattico del corso di studio disciplina le modalità della prova e le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante. In caso di studenti in possesso di diploma triennale la valutazione conclusiva terrà conto soltanto dei voti degli esami sostenuti in Facoltà.
Per il conseguimento della laurea specialistica è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo personale dallo studente sotto la guida di un relatore.
Le commissioni per il conferimento del titolo sono composte da non meno di tre membri per la laurea, da non meno di sette per la laurea specialistica, compreso il presidente, e sono nominate dal Preside di Facoltà o, su sua delega, dai responsabili delle strutture didattiche. La maggioranza dei membri deve essere costituita da docenti di ruolo (professori e ricercatori).
Le Commissioni dispongono di centodieci punti; qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all’unanimità la lode. Per la laurea specialistica, può essere concessa all’unanimità, secondo la disciplina dei singoli ordinamenti didattici, la dignità di stampa. La prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei punti.
Art. 25 Tutela dei diritti degli studentiGli studenti, per la tutela dei loro diritti, possono presentare un esposto scritto al Preside e, per conoscenza, alla Commissione didattica di facoltà. La pratica deve essere sollecitamente inoltrata all’organo competente per i provvedimenti necessari.
。。。あの時あの場所きえないこの絆。。。 共に歩んだ日々がいき続けてるから。。。ABC続かないそんなじゃダメじゃない、
だって心の奥はちがうんじゃない?
あたしの青春そのもんじゃない熱く奥で果てたいよ
きっと君じゃなきゃいやだよ
あたしイケナイ太陽!
。。。いくら探し続けても答えなんて分からない。。。 神の雫。。あたしの卒業論文か?
I LOVE KOIKE TEPPEI & OGURI SHUN! AND KAMENASHI KAZUYA! AND ...
*GLI ESSERI UMANI, UOMINI E DONNE SENZA DISTINZIONE DI SESSO, SONO CAPACI DI ORDIRE QUALSIASI DIABOLICO PIANO, DI RISCHIARE FINANCHE LA PROPRIA VITA, PUR DI FARE LE PROPRIE ESPERIENZE SESSUALI. Ma il loro piano diabolico ha come fine un obiettivo, tutto sommato, "puro", per cui non è necessariamente la prova della loro disonestà.*
(三島由紀夫 - 音楽)www.dropsoflife2.blogspot.comwww.kanazawanikki.blogspot.com